Corte costituzionale
Sentenza n. 1/1956
Corte cost., sent. 14 giugno 1956, n. 1
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1/1956
- Data di deposito
- 14 giugno 1956
- Data di decisione
- 5 giugno 1956
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Azzariti
- Presidente
- DE NICOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1956:1
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, disposizioni sulla legge in generale
- art. 113, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 1, decreto-legge n. 1382 del 8 novembre 1947
- art. 2, decreto-legge n. 1382 del 8 novembre 1947
- art. 663, codice penale
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 4, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 136, Costituzione
- art. 30, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 134, Costituzione
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 21, Costituzione
- art. 21, comma 1, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 1
L'intervento del Presidente del Consiglio nei giudizi di legittimità costituzionale, promossi in via incidentale, si distingue da qualsiasi altra forma di intervento prevista dalle norme processuali civili o amministrative, in quanto ha un carattere suo proprio in relazione al duplice effetto che la pronuncia della Corte costituzionale è destinata ad avere, sia specificamente per la causa in corso, sia, generalmente, erga omnes.
Massima n. 2
La facoltà di intervento, nel giudizio di legittimità costituzionale promosso in via incidentale, spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri anche se la legge impugnata concerne materie di competenza dei singoli ministeri.
Massima n. 3
I due istituti giuridici dell'abrogazione e dell'illegittimità costituzionale delle leggi non sono identici fra loro, si muovono su piani diversi, con effetti diversi e con competenze diverse. Il campo dell'abrogazione inoltre è più ristretto, in confronto di quello della illegittimità costituzionale, ed i requisiti richiesti perché si abbia abrogazione per incompatibilità sono molto più limitati di quelli che possano consentire la dichiarazione di illegittimità di una legge. Pertanto, e' necessario tener presente tutto ciò al fine di stabilire se ed in quali casi, per le leggi anteriori, il contrasto con norme della Costituzione sopravvenuta possa configurare un problema di abrogazione per incompatibilità da risolvere alla stregua dei principi generali fissati nell'art. 15 delle disp. prel. al cod. civ..
Massima n. 4
La Corte è competente a giudicare della legittimità costituzionale delle leggi sia posteriori che anteriori all'entrata in vigore della Costituzione. (Principio affermato con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 113 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che subordina al rilascio della licenza dell'autorità locale di p.s. la distribuzione, la messa in circolazione o l'affissione in luogo pubblico o aperto al pubblico di scritti o disegni o giornali).
Massima n. 5
La distinzione fra norme precettive e norme programmatiche può essere determinante per decidere della abrogazione o meno di una legge, ma non è decisiva nei giudizi di legittimità' costituzionale, potendo la illegittimità costituzionale di una legge derivare, in determinati casi, anche dalla sua non conciliabilità con norme che si dicono programmatiche, tanto più che in questa categoria sogliono essere comprese norme costituzionali di contenuto diverso.
Massima n. 6
In via generale la norma che attribuisce un diritto non esclude il regolamento dell'esercizio di esso. Una disciplina delle modalità di esercizio di un diritto, in modo che l'attività di un individuo, rivolta al perseguimento dei propri fini, si concili con il perseguimento dei fini degli altri, - pur con i limiti, insiti del resto nel concetto stesso di diritto, che possono derivarne - non sarebbe perciò da considerare di per sé violazione o negazione del diritto.
Massima n. 7
Una distinzione fra manifestazione del pensiero, di cui l'art. 21 Cost. proclama la libertà, e divulgazione del pensiero dichiarato, non può ritenersi consentita da alcuna norma costituzionale.
Massima n. 8
E' evidentemente da escludere che con la enunciazione del diritto di libera manifestazione del pensiero la Costituzione abbia consentito attivita' le quali turbino la tranquillita' pubblica, ovvero abbia sottratto alla polizia di sicurezza la funzione di prevenzione dei reati. Sotto questo aspetto bisognerebbe non dubitare della legittimita' costituzionale dell'art. 113 T.U. leggi di p.s., se il conferimento del potere ivi indicato all'Autorita' di pubblica sicurezza risultasse vincolato al fine di impedire fatti costitutivi di reati o che, secondo ragionevoli previsioni, potrebbero provocarli. Nessuna determinazione in tal senso vi e' peraltro nel detto articolo.
Massima n. 9
L'art. 113 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, col prescrivere per la diffusione, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, di scritti o disegni, l'autorizzazione di P.S. e non imponendo alcun limite al potere discrezionale conferito all'autorita', sembra far dipendere quasi da una concessione della stessa autorita', il diritto di manifestazione del pensiero, con ogni mezzo, che invece l'art. 21 della Costituzione riconosce incondizionatamente a tutti. Pur avendo notevolmente ridotto l'ampiezza di tale potere, il decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382 (che consente il ricorso al Procuratore della Repubblica contro i provvedimenti dell'Autorita' di pubblica sicurezza che abbiano negato l'autorizzazione, disponendo che la decisione del Procuratore della Repubblica li sostituisca a tutti gli effetti) non ne ha eliminato la indeterminatezza originaria, per cui continua a sussistere una eccessiva estensione di discrezionalita', cosi' per l'autorita' di pubblica sicurezza come per l'organo chiamato a controllarne l'attivita'. Le disposizioni dei commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo dell'art. 113 T.U. leggi di P.S., vanno quindi dichiarate costituzionalmente illegittime per contrasto con l'art. 21, primo comma, della Costituzione.
Massima n. 10
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dello art. 113 commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo del T.U. delle leggi di P.S. deriva come conseguenza la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 D. Lg. 8 novembre 1947, n. 1382, e la inoperativita' dell'art. 663 Cod.pen. in quanto riferibile per la sanzione all'art. 113 T.U. leggi di p.s..
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in epigrafe:
1. - Afferma la propria competenza a giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge anche se anteriori alla entrata in vigore della Costituzione;
2. - Dichiara l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell'art. 113 del T.U. delle leggi di p.s. approvato con decreto 18 giugno 1931, n. 773 - per la violazione delle quali la sanzione penale è preveduta dall'art. 663 Cod. pen. modificato con l'art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382 - e di conseguenza dell'art. 1 del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, salva la ulteriore disciplina per l'esercizio del diritto riconosciuto dall'art. 21 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1956.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI - GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO -
MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO.
Testo integrale
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