Corte costituzionale
Ordinanza n. 34/1956
Corte cost., ord. 30 ottobre 1956, n. 34
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 34/1956
- Data di deposito
- 30 ottobre 1956
- Data di decisione
- 16 ottobre 1956
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Cappi
- Presidente
- DE NICOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1956:34
Norme oggetto del giudizio
- art. 157, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 163, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 13, Costituzione
- art. 16, Costituzione
- art. 26, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 9, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 8133
La Corte e' competente a giudicare della legittimita' costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge sia posteriori che anteriori all'entrata in vigore della Costituzione. (Principio ribadito con riferimento alla questione di legittimita' costituzionale degli artt.157,163,164 e 170 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D.18 giugno 1931, n.773, riguardanti il rimpatrio con foglio di via obbligatorio o per traduzione e l'ammonizione per ragioni di sicurezza pubblica). Conforme: Sentt. nn. 1/1956 C, 2/1956 A, 3/1956 A, 9/1956 A, 10/1956 A, 11/1956 A.
Massima n. 8134
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale sia nel caso di sopravvenuta inefficacia, in seguito a dichiarazione di illegittimita', della norma impugnata, sia nell'ipotesi in cui altra identica sia stata gia' dichiarata non fondata e non siano state prospettate ragioni che possano indurre ad una diversa decisione. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt.157 e 163 T.U. leggi di p.s. approvato con R.D.18 giugno 1931, n.773, per sopravvenuta inefficacia parziale del primo di detti articoli - perche' gia' dichiarato illegittimo nella parte relativa al rimpatrio obbligatorio o per traduzione di persone sospette di cui al primo comma, e nelle parti relative al rimpatrio per traduzione di cui ai commi secondo e terzo - e per intervenuta dichiarazione di legittimita' del secondo). V. Sentt. nn. 2/1956 e 10/1956.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Respinta l'eccezione di incompetenza dedotta dall'Avvocatura dello Stato, dichiara manifesta la infondatezza delle questioni proposte con le ventisei ordinanze relative agli artt. 157, 163, 164 e 170 del T.U. delle leggi di p.s., in seguito alla pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 2 del 14 giugno 1956, n. 10 del 20 giugno 1956 e n. 11 del 19 giugno 1956.
Ordina che gli atti relativi siano restituiti alle competenti autorità giudiziarie.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 16 ottobre 1956.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO
BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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