Corte costituzionale

Ordinanza n. 34/1956

Corte cost., ord. 30 ottobre 1956, n. 34

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
34/1956
Data di deposito
30 ottobre 1956
Data di decisione
16 ottobre 1956
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Cappi
Presidente
DE NICOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1956:34

Norme oggetto del giudizio

  • art. 157, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 163, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931

Parametri

Massime

Massima n. 8133

La Corte e' competente a giudicare della legittimita' costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge sia posteriori che anteriori all'entrata in vigore della Costituzione. (Principio ribadito con riferimento alla questione di legittimita' costituzionale degli artt.157,163,164 e 170 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D.18 giugno 1931, n.773, riguardanti il rimpatrio con foglio di via obbligatorio o per traduzione e l'ammonizione per ragioni di sicurezza pubblica). Conforme: Sentt. nn. 1/1956 C, 2/1956 A, 3/1956 A, 9/1956 A, 10/1956 A, 11/1956 A.

Massima n. 8134

Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale sia nel caso di sopravvenuta inefficacia, in seguito a dichiarazione di illegittimita', della norma impugnata, sia nell'ipotesi in cui altra identica sia stata gia' dichiarata non fondata e non siano state prospettate ragioni che possano indurre ad una diversa decisione. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt.157 e 163 T.U. leggi di p.s. approvato con R.D.18 giugno 1931, n.773, per sopravvenuta inefficacia parziale del primo di detti articoli - perche' gia' dichiarato illegittimo nella parte relativa al rimpatrio obbligatorio o per traduzione di persone sospette di cui al primo comma, e nelle parti relative al rimpatrio per traduzione di cui ai commi secondo e terzo - e per intervenuta dichiarazione di legittimita' del secondo). V. Sentt. nn. 2/1956 e 10/1956.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Respinta l'eccezione di incompetenza dedotta dall'Avvocatura dello Stato, dichiara manifesta la infondatezza delle questioni proposte con le ventisei ordinanze relative agli artt. 157, 163, 164 e 170 del T.U. delle leggi di p.s., in seguito alla pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 2 del 14 giugno 1956, n. 10 del 20 giugno 1956 e n. 11 del 19 giugno 1956.

Ordina che gli atti relativi siano restituiti alle competenti autorità giudiziarie.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 16 ottobre 1956.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO

BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA.

Testo integrale

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