Corte costituzionale
Ordinanza n. 24/1956
Corte cost., ord. 21 luglio 1956, n. 24
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 24/1956
- Data di deposito
- 21 luglio 1956
- Data di decisione
- 5 luglio 1956
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Cappi
- Presidente
- DE NICOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1956:24
Norme oggetto del giudizio
- art. 157, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 163, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 13, Costituzione
- art. 16, Costituzione
- art. 26, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 29, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 9, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 99
La Corte e' competente a giudicare della legittimita' costituzionale delle norme sia posteriori che anteriori all'entrata in vigore della Costituzione. (Principio ribadito con riferimento alla questione di legittimita' costituzionale degli artt.157 e 163 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nelle parti relative al rimpatrio con foglio di via obbligatorio o per traduzione delle persone sospette ed al rimpatrio per traduzione in genere). Conforme: Sentt. nn. 1/1956 C, 3/1956 A, 8/1956 A, 9/1956 A, 10/1956 A, 11/1956 A.
Massima n. 100
Va dichiarata la manifesta infondatezza di questioni relative a norme di cui e' stata gia' dichiarata la illegittimita', poiche', essendo sopraggiunta la cessazione della loro efficacia, non e' piu' proponibile una questione di legittimita' costituzionale nei loro confronti; ed alle stesse conclusioni si deve giungere nel caso in cui la medesima questione sia stata gia' ritenuta non fondata (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 13 e 16 Cost. - degli artt. 157 e 163 T.U. leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, nelle parti relative al rimpatrio con foglio di via obbligatorio o per traduzione delle persone sospette).~ V. Sent. n. 2/1956 e 10/1956.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Respinta l'eccezione di incompetenza dedotta dall'Avvocatura dello Stato, dichiara manifesta la infondatezza delle questioni proposte con le sedici ordinanze relative agli artt. 157 e 163 del T.U. delle leggi di p.s. in seguito alla pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 2 del 14 giugno e n. 10 del 3 luglio 1956.
Ordina che gli atti relativi siano restituiti alle competenti autorità giudiziarie.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 5 luglio 1956.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIESEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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