Art. 44 — (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 44) Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente

È fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 a persona minore o manifestamente inferma di mente.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione del comma 1 è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire due milioni.

Testo aggiornato al 2026-08-21. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le tabelle delle sostanze e gli allegati al testo unico non sono riprodotti: il testo integrale è disponibile su Normattiva.