Art. 33 — (L) Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

ART. 33 (L) (Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato)

Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti a pagamento, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari sono assorbiti.

Se gli accessi sono in Comuni diversi o intercorre una distanza superiore a 500 metri, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono prenotati a debito.

Se gli ufficiali giudiziari non compiono gli atti contemporaneamente a quelli a pagamento, le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono anticipate dall'erario e i diritti sono prenotati a debito.

Se agli ufficiali giudiziari competono più indennità di trasferta per atti in Comuni diversi o con accessi a distanza superiore a 500 metri, è anticipata dall'erario solo l'indennità di maggiore importo e le altre sono prenotate a debito insieme ai diritti.

Testo aggiornato al 2026-07-16. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.