Art. 36 — (L) Maggiorazioni per l'urgenza

ART. 36 (L) (Maggiorazioni per l'urgenza)

I diritti e l'indennità di trasferta sono aumentati della metà per gli atti urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione.

Nel caso previsto dall'articolo 28, la maggiorazione spettante per l'urgenza è dovuta una sola volta nella misura stabilita per l'atto che importa il maggior diritto o la maggior indennità.

Si considera urgente l'atto da eseguirsi nello stesso giorno o in quello successivo.

La richiesta, con l'indicazione della data, può farsi solo per atti in scadenza nello stesso termine per espressa disposizione di legge o per volontà delle parti.

Testo aggiornato al 2026-07-16. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.