Art. 35 — (L) Importo dell'indennità di trasferta

ART. 35 (L) (Importo dell'indennità di trasferta)

L'indennità di trasferta è stabilità nella seguente misura: a) fino a sei chilometri: euro 1,22; b) fino a dodici chilometri: euro 2,25; c) fino a diciotto chilometri: euro 3,06; d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 0,65.

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