Art. 241 — (L) Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza

ART. 241 (L) (Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza)

Se l'invito al pagamento è riferito alle spese e alle sanzioni amministrative pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.

Testo aggiornato al 2026-07-16. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.