Art. 242 — (R) Raccordo
ART. 242 (R) (Raccordo)
Alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano gli articoli 231 e 234.
ART. 242 (R) (Raccordo)
Alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano gli articoli 231 e 234.