Art. 72 — Omissioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio (articolo 3 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1559 del 1947)
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che al fine d'interrompere o di turbare la regolarità dei servizi di accertamento e di riscossione delle imposte, rifiuta, omette o ritarda atti del proprio ufficio o servizio, è punito con la reclusione da un anno a sei anni.