Art. 71 — Turbativa dell'attività di accertamento e riscossione (articolo 2 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1559 del 1947)

Chiunque al di fuori dei casi previsti nell'articolo 70, in qualsiasi modo cagiona una interruzione o turba la regolarità dei servizi di accertamento e di riscossione delle imposte è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

I capi promotori e organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 20 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →