Art. 71 — Turbativa dell'attività di accertamento e riscossione (articolo 2 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1559 del 1947)
Chiunque al di fuori dei casi previsti nell'articolo 70, in qualsiasi modo cagiona una interruzione o turba la regolarità dei servizi di accertamento e di riscossione delle imposte è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
I capi promotori e organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a sei anni.