Art. 91 — Soggetti passivi (articolo 5 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; articolo 1, comma 3, decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139)
L'imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi.
Ai fini dell'imposta sono considerati parenti in linea retta anche i genitori e i figli nati fuori del matrimonio, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli adottati.
La disposizione di cui al precedente comma 2 si applica anche agli affilianti e agli affiliati.