Art. 79 — Oggetto e misura dell'imposta (articolo 10 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)

Le volture catastali sono soggette all'imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell'articolo 72, anche se relative a immobili strumentali, ancorché soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 37, comma 1, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, della parte I, della tariffa di cui all'allegato 1 del presente testo unico.

L'imposta è dovuta nella misura fissa di euro 200 per le volture eseguite in dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, di atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di fusioni e di scissioni di società di qualunque tipo e di conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, per quelle eseguite in dipendenza di atti di regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione.

Non sono soggette a imposta le volture eseguite nell'interesse dello Stato né quelle relative a trasferimenti di cui all'articolo 89, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 18 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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