Art. 71 — Oggetto dell'imposta (articolo 1 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)
Le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette alla imposta ipotecaria secondo le disposizioni del presente titolo e della tariffa, di cui all'allegato 2 al presente testo unico.
Non sono soggette all'imposta le formalità eseguite nell'interesse dello Stato né quelle relative ai trasferimenti di cui all'articolo 89 salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.