Art. 36 — Adozioni e affidamenti
Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.
Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro quattordici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
L'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, entro i quattordici anni dall'ingresso del minore in famiglia.