Art. 61 — Disposizioni in materia di scissioni aziendali (articolo 16, comma 11, legge 24 dicembre 1993, n. 537)

Se in esecuzione della scissione sono trasferiti aziende ovvero uno o più complessi aziendali: a) gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento; b) la riduzione della detrazione di cui all'articolo 56, comma 5, per le società beneficiarie costituite a seguito della scissione, è operata, se l'oggetto dell'attività è modificato rispetto a quello della società scissa, in base ad una percentuale determinata presuntivamente, salvo conguaglio nella dichiarazione annuale; c) le disposizioni concernenti la rettifica della detrazione, di cui all'articolo 57, continuano ad applicarsi nei confronti della società beneficiaria tenendo conto della data in cui i beni ammortizzabili sono stati acquistati dalla società scissa; d) la facoltà di acquisire beni e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi degli articoli 45, comma 1, lettera d), e comma 2, e 44, comma 1, lettera a), può essere esercitata dalla società beneficiaria, previa comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente nei suoi confronti, nella dichiarazione di cui all'articolo 68, comma 3.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →