Art. 61 — Disposizioni in materia di scissioni aziendali (articolo 16, comma 11, legge 24 dicembre 1993, n. 537)
Se in esecuzione della scissione sono trasferiti aziende ovvero uno o più complessi aziendali: a) gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento; b) la riduzione della detrazione di cui all'articolo 56, comma 5, per le società beneficiarie costituite a seguito della scissione, è operata, se l'oggetto dell'attività è modificato rispetto a quello della società scissa, in base ad una percentuale determinata presuntivamente, salvo conguaglio nella dichiarazione annuale; c) le disposizioni concernenti la rettifica della detrazione, di cui all'articolo 57, continuano ad applicarsi nei confronti della società beneficiaria tenendo conto della data in cui i beni ammortizzabili sono stati acquistati dalla società scissa; d) la facoltà di acquisire beni e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi degli articoli 45, comma 1, lettera d), e comma 2, e 44, comma 1, lettera a), può essere esercitata dalla società beneficiaria, previa comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente nei suoi confronti, nella dichiarazione di cui all'articolo 68, comma 3.