Art. 146 — Sanzioni applicabili per le omissioni o inesattezze nelle annotazioni dei registri di cui all'articolo 145 (articolo 38, comma 5, decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85)

Le omissioni o inesattezze nelle annotazioni nei registri di cui all'articolo 145, commi 2, 3 e 4, sono equiparate agli effetti dell'applicazione delle sanzioni alle corrispondenti violazioni punite a norma dell'articolo 31, commi 1 e 3, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →