Art. 287 — Opzione per l'imposizione dei redditi a favore delle società agricole (articolo 1, commi 1093 e 1095, legge 27 dicembre 2006, n. 296)
Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 34.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono dettate le modalità applicative del comma 1.