Art. 215 — Esenzioni per i redditi derivanti da taluni rapporti di collaborazione (articolo 1, comma 3, decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, legge 11 luglio 2003, n. 170; articolo 11, comma 3, decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68)

Agli assegni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, si applicano le disposizioni dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché quelle dell'articolo 222, comma 1, e in materia previdenziale quelle dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, comporta un corrispettivo, esente da imposte, entro il limite di euro 3.500 annui. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Il corrispettivo orario, che può variare in relazione al tipo di attività svolta, è determinato dalle università e dalle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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  • Testo Unico Imposte sui Redditi (2026)art. 222