Art. 204 — Esclusioni (articolo 3, comma 6, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 203 non si applicano alle locazioni di unità immobiliari a uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 39, comma 1.