Art. 182 — Applicazione analogica (articolo 184 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

Le disposizioni degli articoli 180 e 181 valgono, in quanto applicabili, anche nei casi di liquidazione e liquidazione giudiziale di enti diversi dalle società.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →