Tariffa Parte I Atti soggetti a registrazione in termine fisso

TARIFFA

PARTE PRIMA Atti soggetti a registrazione in termine fisso

Art. 1.

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|1. Atti  traslativi  a  titolo  oneroso  della        |               |
|proprieta'  di  beni  immobili  in  genere  e         |               |
|atti traslativi o costitutivi  di diritti reali       |               |
|immobiliari  di godimento, compresi la rinuncia       |               |
|pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di       |               |
|espropriazione per pubblica utilita' e i              |               |
|trasferimenti coattivi                                | 9 per cento   |
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|Se il trasferimento ha per oggetto case               |               |
|di abitazione, ad eccezione di quelle di              |               |
|categoria  catastale  A1, A8  e A9 , ove              |               |
|ricorrano le condizioni di cui alla nota              |               |
|II-bis)                                               | 2 per cento   |
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|Se il trasferimento  ha  per oggetto terreni agricoli |               |
|e relative pertinenze a favore  di  soggetti diversi  |               |
|dai coltivatori diretti e dagli imprenditori  agricoli|               |
|professionali, iscritti  nella  relativa  gestione    |               |
|previdenziale  ed assistenziale  (77)                 |15 per cento   |
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|  Se il trasferimento  e'  effettuato  nei  confronti |               |
|di  banche  e intermediari finanziari autorizzati     |               |
|all'esercizio  dell'attivita' di leasing finanziario, |               |
|e  ha  per  oggetto  case  di  abitazione,  di        |               |
|categoria catastale diversa da Al, A8 e A9,  acquisite|               |
|in  locazione finanziaria da utilizzatori per i quali |               |
|ricorrono  le  condizioni  di cui alle note II-bis) e |               |
|II-sexies):                                           |1,5 per cento  |
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(4) (47) (54) (55) (63)

Note:

I) NOTA ABROGATA DAL D.LGS. 14 MARZO 2011, N. 23. II) NOTA ABROGATA DAL D.LGS. 14 MARZO 2011, N. 23. II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; (61) b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare. c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. 2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare. 3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato. 4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno ll'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. 4-bis. L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato ((entro due anni)) dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4. (76) (80) (83) (87) II-ter). NOTA ABROGATA DAL D.LGS. 14 MARZO 2011, N. 23. II-quater). NOTA ABROGATA DAL D.LGS. 14 MARZO 2011, N. 23. II-quinquies). NOTA ABROGATA DAL D.LGS. 14 MARZO 2011, N. 23. II-sexies) Nell'applicazione della nota II-bis) ai trasferimenti effettuati nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, si considera, in luogo dell'acquirente, l'utilizzatore e, in luogo dell'atto di acquisto, il contratto di locazione finanziaria. (60)

Art. 2.

1. Atti di cui al comma 1 dell'art. 1 relativi a beni diversi da quelli indicati nello stesso articolo e nel successivo art. 7..................................... 3% Se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali, o consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi, ovvero a favore di comunità montane.................. L. 50.000 ((2.Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da quelli indicati nell'articolo 1 e nel successivo articolo 7: lire 250.000))

(4)

Art. 3.

1. Atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura, salvo il successivo art. 7 ......... 1%

Art. 4.

1. Atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ((, artistiche, professionali)) o agricole: ((95)) a) costituzione e aumento del capitale o patrimonio 1) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su beni immobili, salvo il successivo n. 2) le stesse aliquote di cui all'art. 1 2) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attività commerciali ((, artistiche o professionali)) e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione nonché su aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze, sempreché i fabbricati siano ultimati entro cinque anni dal conferimento e presentino le indicate caratteristiche ((95)).................... 4% 3) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa ((ovvero su complessi unitari di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzati per l'esercizio dell'attività artistica o professionale)) ((95))................................ lire 250.000 4) con conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento su unità da diporto le stesse imposte di cui al successivo art. 7 5) con conferimento di denaro, di beni mobili, esclusi quelli di cui all'articolo 11-bis della tabella, e di diritti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti...... lire 250.000 6) mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve diverse da quelle costituite con sopraprezzi o con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria (10) lire 250.000 b) fusione tra società, scissione delle stesse,conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatto da una società ad altra società esistente o da costituire; analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle società ((; operazioni straordinarie di cui all'articolo 177-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)) ((95)): lire 250.000 c) altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe.............. L. 50.000 (4) d) assegnazione ai soci, associati o partecipanti: 1) se soggette all'imposta sul valore aggiunto o aventi per oggetto utili in denaro L. 50.000 (4) 2) in ogni altro caso le stesse aliquote di cui alla lett. a) ((e) regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda o di un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l'esercizio dell'attività artistica o professionale, tra eredi che continuano in forma societaria o associata l'esercizio dell'impresa, arte o professione)) ((95))...................... lire 250.000 f) operazioni di società ed enti esteri di cui all'art. 4 del testo unico............ 1% g)atti propri dei gruppi europei di interesse economico lire 250.000

Note: I) La proprietà ed i diritti reali su immobili o unità da diporto si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione. II) L'imposta di cui alla lettera e) si applica se l'atto di regolarizzazione è registrato entro un anno dall'apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di società di fatto, ancorché derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma dell'articolo 22 del testo Unico. III) Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'articolo 9 della tabella. IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all'imposta nella misura fissa di lire 250.000 se la società destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea. V) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste.

Art. 5.

1. Locazioni e affitti di beni immobili: a) quando hanno per oggetto fondi rustici 0.50% ((a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1 per cento)) b) in ogni altro caso 2% 2. Concessioni su beni demaniali, cessioni e surrogazioni relative 2% 3. Concessioni di diritti d'acqua a tempo determinato, cessioni e surrogazioni relative 0,50% 4. Contratti di comodato di beni immobili L. 50.000

(4) NOTE: I) Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta, se corrisposta per l'intera durata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità; la cessione senza corrispettivo degli stessi contratti è assoggettata all'imposta nella misura fissa di euro 67,00. II) In ogni caso l'ammontare dell'imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non può essere inferiore alla misura fissa di euro 67,00. II-bis) Per i contratti di affitto di fondi rustici di cui all'articolo 17, comma 3-bis, l'aliquota si applica sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti. In ogni caso l'ammontare dell'imposta dovuta per la denuncia non puY essere inferiore alla misura fissa di euro 67,00.

Art. 6.

1. Cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata; garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge 0,50%

Nota: Le garanzie personali prestate in solido da più soggetti danno luogo all'applicazione di una sola imposta, salva l'applicazione dell'imposta fissa per quelle non contestuali.

Art. 7.

1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto: a) motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozzette e trattrici agricole ...................................... L. 150.000 (22) b)veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone o cose: 1) autovetture e autoveicoli fino a 53 KW ovvero autobus e trattori stradali fino a 110 KW ........ L. 150.000 2) autovetture e autoveicoli oltre 53 KW, per ogni KW L. 3.500 3) autobus e trattori stradali oltre 110 KW, per ogni KW L. 1.750 (22) c) LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446 d) LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446 e) LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446 f) unità da diporto: ((42)) 1) natanti: a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto L. 70.000 b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto L. 140.000 2)imbarcazioni: a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto " 400.000 b)fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto " 600.000 c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto " 800.000 d) moltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto " 1.000.000 3) navi " 5.000.000

(11)

NOTE SOPPRESSE DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446

Art. 8.

1. Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali: a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti............ le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura.......................... 3% (37) c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale...................................... 1% ((70)) d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.. L. 50.000 (4) e) che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto....................... L. 50.000 (4) f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorché recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, già facenti parte di comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni L. 50.000 (4) g) di omologazione............................ L. 50.000 (4) 1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento

Note: I) I decreti ingiuntivi emessi in sostituzione di quelli divenuti inefficaci ai sensi dell'art. 644 del codice di procedura civile sono soggetti all'imposta in misura fissa. II) Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico. II-bis) I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggette all'imposta secondo le disposizioni dell'articolo 1 della tariffa. (32)

Art. 8-bis. 1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 4 per cento. ((1-bis. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, di categoria catastale diversa da Al, A8 e A9, effettuate nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies) dell'articolo 1, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1,5 per cento.)) ((60)) ((1-ter. Atti, diversi da quelli di cui al comma 1-bis, relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 9 per cento)). ((60))

NOTE i) Per le cessioni ((di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter)) l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.((63)) (59)

Art. 9.

1. Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale ((ivi compresi i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati)) .... 3%

((93))

Art. 10.

1. Contratti preliminari di ogni specie............. L. 50.000

Nota: ((Se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria o il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 40 del testo unico, si applica l'aliquota dello 0,5 per cento o la minore imposta applicabile per il contratto definitivo. In entrambi i casi l'imposta pagata è imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo)) (4) ((93))

Art. 11.

1. Atti pubblici e scritture private autenticate, escluse le procure di cui all'art. 6 della parte seconda, non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui al precedente art. 4 o di titoli di cui all'art. 8 della tabella o aventi per oggetto gli atti previsti nella stessa tabella, ((esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5, 11, 11 bis e 11-ter)); atti di ogni specie per i quali e prevista l'applicazione dell'imposta in misura fissa L. 50.000

(4)

Art. 11-bis

((1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale: lire 250.000.))

Art. 11-ter.

((Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private........................... L. 250.000.))

Testo vigente al 12 giugno 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →