Art. 8 — Doveri informativi

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129.

Gli OICR italiani che investono in crediti partecipano alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, tramite i gestori autorizzati e i GEFIA UE che li gestiscono, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129.

L'organo di controllo informa senza indugio la Banca d'Italia e la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle SIM, dei gestori autorizzati e degli Oicr societari in gestione esterna. A tali fini lo statuto delle SIM, dei gestori autorizzati e degli Oicr societari in gestione esterna, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo ... di controllo i relativi compiti e poteri.

I soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle SIM, dei gestori autorizzati e degli Oicr societari in gestione esterna o delle società poste al vertice di gruppi individuati ai sensi dell'articolo 11 comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR.

I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche all'organo di controllo ed ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti presso le società che controllano le SIM, e i gestori autorizzati o che sono da questi controllate ai sensi dell'articolo 23 del testo unico bancario.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129.

I commi 3, 4, 5 e 6-bis si applicano alle banche limitatamente alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento.

La Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze e sentita l'altra autorità, possono disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale delle Sim, dei gestori autorizzati e degli OICR societari in gestione esterna o della società posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, qualora il soggetto incaricato della revisione legale dei conti abbia violato gli obblighi previsti dal comma 4. Il presente comma non si applica ai soggetti indicati al comma 5.

Testo aggiornato al 2026-08-07. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.