Art. 7-ter — Poteri ingiuntivi nei confronti degli intermediari nazionali e non UE

In caso di violazione da parte di Sim, di imprese di paesi terzi di gestori autorizzati,, di GEFIA non UE autorizzati in Italia e di banche autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento aventi sede in Italia di obblighi derivanti da disposizioni dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse, anche in via cautelare, la cessazione temporanea o permanente di tali irregolarità.

L'autorità di vigilanza che procede, sentita l'altra autorità, vieta ai soggetti indicati nel comma 1 di intraprendere nuove operazioni, nonché imporre ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attività, anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell' intermediario, quando: a) le violazioni commesse possono pregiudicare gli interessi inerenti agli obiettivi di carattere generale elencati nell'articolo 5, comma 1; b) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.

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