Art. 273 — Divieto della doppia imposizione (articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.
L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di accertamento è scomputata dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito.