Art. 272 — Computo dei termini (articolo 66 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

Per il computo dei termini si applicano le disposizioni dell'articolo 2963 del codice civile.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →