Art. 103-quater

La pena pecuniaria, anche sostitutiva, applicata per un reato commesso da persona minore di età, in caso di mancato pagamento si converte nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo, se vi è il consenso del minore non più soggetto ad obbligo di istruzione. In caso contrario, si converte nella detenzione domiciliare sostitutiva.

La durata della pena da conversione non può superare un anno, se la pena convertita è la multa, ovvero sei mesi, se la pena convertita è l'ammenda. Tuttavia, in caso di insolvibilità del condannato la durata massima della pena da conversione non può superare sei mesi, se la pena convertita è la multa, ovvero tre mesi, se la pena convertita è l'ammenda.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, 102 e 103, nonché l'articolo 103-ter. Si applica altresì, in quanto compatibile, l'articolo 660 del codice di procedura penale. Non si applica l'articolo 103-bis e il minore, nel corso dell'esecuzione della detenzione domiciliare sostitutiva, può essere affidato in prova al servizio sociale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

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