Art. 516 — Concessioni demaniali nella laguna veneta

L'amministrazione marittima provvede pure, in conformità delle norme del codice e del presente regolamento, alle concessioni demaniali interessanti i canali e le altre zone della laguna di Venezia che a questo effetto sono già state o potranno essere determinate d'accordo fra il Magistrato alle acque e la direzione marittima competente.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Richiamato da

  • Regolamento della Navigazione Marittimaart. 518