Art. 516 — Concessioni demaniali nella laguna veneta
L'amministrazione marittima provvede pure, in conformità delle norme del codice e del presente regolamento, alle concessioni demaniali interessanti i canali e le altre zone della laguna di Venezia che a questo effetto sono già state o potranno essere determinate d'accordo fra il Magistrato alle acque e la direzione marittima competente.