Art. 511 — Registro e comunicazione delle pene disciplinari

Gli uffici delle autorità marittime mercantili e gli uffici consolari devono essere provvisti di un registro in cui sono annotate le pene disciplinari inflitte da essi o dai comandanti delle navi.

Gli uffici suddetti devono comunicare agli uffici di iscrizione le pene disciplinari inflitte diverse dalla consegna a bordo e dagli arresti di rigore.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →