Art. 510 — Rapporto all'autorità marittima
Il comandante della nave è tenuto ad annotare nel giornale nautico le infrazioni disciplinari commesse dai componenti dell'equipaggio e dai passeggeri e le pene disciplinari applicate. Nel caso in cui il potere disciplinare spetta al comandante del porto a norma del l'articolo precedente, il comandante della nave è tenuto a fare rapporto dell'infrazione al comandante del porto, entro ventiquattro ore da quando ne abbia avuto notizia.