Art. 497 — Revoca del sequestro

Se il sopravanzo del rendiconto non è inferiore allo importo del credito, che ha dato causa al sequestro e delle spese, si applica l'articolo 684 del codice di procedura civile.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →