Art. 498 — Sbarco d'autorità

Gli ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'articolo 1235 del codice devono ordinare lo sbarco delle persone imputate di un delitto che siano imbarcate per l'estero sfornite di regolare passaporto. Dell'ordine di sbarco devono informare immediatamente il procuratore della Repubblica.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →