Art. 496 — Omologazione del rendiconto
Compiuta la riscossione e depositato il prezzo della cessione del nolo e dei crediti di cui all'articolo 652 comma quarto del codice, il giudice designato, sentito il curatore della nave, provvede alla formazione del rendiconto.
Del deposito di questo e dei documenti giustificativi il cancelliere dà comunicazione alle parti, delle quali il giudice designato dispone l'audizione a norma dell'articolo 485 del codice di procedura civile.
Risolte le eventuali contestazioni, il giudice designato omologa il rendiconto con ordinanza non impugnabile.