Art. 444 — Naufraghi stranieri
Quando non esistono le condizioni di reciprocità di cui all'articolo 3 del codice, il naufrago di nazionalità straniera è inviato all'agente consolare dello Stato di cui ha la cittadinanza per il rimpatrio, a meno che non sia diversamente stabilito dal contratto di arruolamento stipulato dall'interessato.