Art. 442 — Nota dei depositi

L'autorità marittima mercantile o quella consolare che ha ricevuto in deposito somme per il rimpatrio, nonché per le spese di cura, deve trasmettere al ministero della marina mercantile una nota documentata relativa a ciascun deposito liquidato.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →