Art. 57 — Rinvio dell'udienza di comparizione

Se non vi è udienza nel giorno fissato nell'atto di citazione o nel processo verbale indicato nell'articolo 316 secondo comma del codice, la comparizione s'intende rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.

Se nell'udienza di comparizione non possono essere sentite le parti, il conciliatore dà atto nel processo verbale della loro comparizione e rimanda la causa all'udienza immediatamente successiva. (18)19

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