Art. 58 — Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio

Alla parte, che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio o non ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata a norma dell'articolo 319 del codice, le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge e fermo quanto previsto dall'articolo 149-bis del codice.

Testo aggiornato al 2026-02-10. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.