Art. 222 — Processi d'espropriazione immobiliare

Nei processi d'espropriazione di beni immobili, nei quali prima dell'entrata in vigore del codice è stata chiesta l'autorizzazione a vendere i beni pignorati, l'autorizzazione stessa è data a norma della legge precedente, ma le condizioni della vendita sono disposte a norma dell'articolo 576 del codice. Quindi il processo prosegue secondo le disposizioni del codice, ma i creditori partecipano alla distribuzione della somma ricavata a norma della legge precedente.

Il deposito degli atti di cui all'articolo 557 del codice e quello di cui all'articolo 38 deve essere fatto dal creditore procedente nel termine perentorio che il giudice fissa nel provvedimento di autorizzazione a vendere.

Si applica la disposizione dell'articolo 220 secondo comma.

Se prima dell'entrata in vigore del codice è stata autorizzata o eseguita in tutto o in parte la vendita, il processo prosegue secondo le disposizioni della legge precedente.

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