Art. 57-bis — Vendita e somministrazione di cibi e bevande. Commercio al dettaglio. Inquinamento acustico

Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, le regioni disciplinano la somministrazione itinerante di cibo e bevande, nonché le attività di commercio al dettaglio operate in mare e nelle acque interne mediante unità da diporto utilizzate a tale fine commerciale durante la stagione balneare. Con riguardo alle bevande alcoliche, la relativa somministrazione è disciplinata in maniera più restrittiva nelle aree interessate da intenso traffico diportistico e commerciale allo scopo di prevenire sinistri dovuti al loro abuso.

Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 è disciplinato l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione balneare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico.

Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sul rispetto dei provvedimenti regionali di cui ai commi 1 e 2, irrogando le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

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