Art. 53-quinquies — Sospensione della licenza di navigazione e ritiro della dichiarazione di potenza

La sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione da quindici a sessanta giorni, qualora il trasgressore sia il proprietario o l'armatore o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, si applica: a) per le violazioni di cui all'articolo 53, comma 1; b) per le violazioni di cui all'articolo 53-bis, comma 2; c) per le violazioni di cui all'articolo 53-ter, comma 2; d) per le violazioni di cui all'articolo 53-quater, comma 1; e) per le violazioni di cui all'articolo 55, comma 3 comma 1, e all'articolo 55-bis; f) nei casi in cui le violazioni di cui all'articolo 53, comma 9, sono reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione.

Il periodo di sospensione di cui al comma 1 è riportato sulla licenza di navigazione.

Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse mediante utilizzo di un natante da diporto, si procede al ritiro della dichiarazione di potenza o del documento equivalente da parte dell'organo accertatore per un periodo di tempo da quindici a sessanta giorni.

In caso di navigazione con licenza di navigazione sospesa o senza la dichiarazione di potenza o documento equivalente in quanto ritirati, è disposto il sequestro cautelare amministrativo dell'unità da diporto, di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Testo aggiornato al 2026-05-23. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.