Art. 27-bis — Unità da diporto a controllo remoto

I sistemi di comando remoto delle unità da diporto a controllo remoto sono dotati di sistemi ausiliari in grado di attivarsi automaticamente in caso di avaria o di malfunzionamento dei sistemi di comando remoto principali, nonché di sistemi di condotta di bordo.

Per ragioni di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di salvataggio marittimo, il proprietario o l'armatore delle unità da diporto a controllo remoto può imbarcare a bordo propri incaricati che intervengono in caso di pericolo o di necessità.

Chiunque esercita il controllo remoto delle unità di cui al presente articolo ne assume e mantiene il comando e, nei casi previsti dall'articolo 39, è in possesso di patente nautica.

Testo aggiornato al 2026-05-23. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.