Art. 104 — Obblighi e informazione degli operatori economici

Gli operatori economici si assicurano che il prodotto sia conforme all'obbligo generale di sicurezza previsto dall'articolo 102, comma 1.

Gli operatori economici, in relazione ai rispettivi ruoli nella catena di fornitura, sono tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal capo III del regolamento e alla cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato.

Gli operatori economici si assicurano che qualsiasi avvertenza o informazione di sicurezza, che deve essere apposta sul prodotto o accompagnarlo, sia in lingua italiana ben visibile. Gli operatori si assicurano, inoltre, che gli eventuali avvisi di richiamo e i relativi servizi di informazione per i consumatori siano in lingua italiana.

Gli operatori economici, su loro richiesta e a titolo gratuito, possono richiedere informazioni sull'attuazione del regolamento e sulle norme nazionali sulla sicurezza dei prodotti di cui al presente titolo al punto di contatto per i prodotti, di cui al regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, individuato nel Ministero delle imprese e del made in Italy.

Testo aggiornato al 2026-06-19. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.