Corte costituzionale
Sentenza n. 9/2026
Corte cost., sent. 29 gennaio 2026, n. 9
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 9/2026
- Data di deposito
- 29 gennaio 2026
- Data di decisione
- 5 novembre 2025
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonella Sciarrone Alibrandi
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:9
Norme oggetto del giudizio
- art. 240, legge della Regione Puglia n. 42 del 31 dicembre 2024
- art. 26, legge della Regione Puglia n. 39 del 29 novembre 2024
Parametri
Massime
Massima n. 47248
È dichiarata inammissibile, per carenza di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell’art. 240 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024 che determina il passaggio della residenza sanitaria assistenziale (RSA) di Campi Salentina, fino ad allora gestita da una società privata, alla gestione pubblica mediante inserimento nell’organizzazione funzionale della Azienda sanitaria locale (ASL) di Lecce. Il ricorrente si limita, con motivazione meramente asservita, ad evocare tale parametro senza fornire una specifica e congrua indicazione delle ragioni del contrasto tra le disposizioni impugnate e la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. (Precedenti: S. 126/2025 - mass. 46977).
Massima n. 47249
Nel giudizio in via principale le censure sollevate dal Governo avverso disposizioni regionali per violazione dei vincoli finanziari derivanti dai piani di rientro dal deficit sanitario sono ammissibili anche se indirizzate contro provvedimenti solo potenzialmente forieri di maggiori spese, qualora si tratti di atti che incidono su macroaree regolate dai piani di rientro. (Precedenti: S. 57/2025; S. 89/2024; S. 134/2023).
Massima n. 47250
L’avvio, da parte degli enti del SSN, delle procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare anche per l’assolvimento delle funzioni reinternalizzate (ex art. 1, comma 268, lett. c, della legge n. 234 del 2021) richiede il rispetto dei principi posti in materia di concorso pubblico, non consentendo, pertanto, stabilizzazioni senza concorso. Tale modalità di reclutamento può essere legittimamente applicata dalle Regioni ove sussistono i presupposti contemplati dalla norma, quali: i) la coerenza con il piano triennale dei fabbisogni del personale; ii) il limite soggettivo, dato dall’espletamento di mansioni sanitarie e socio-sanitarie; iii) il limite temporale, ossia l’aver garantito assistenza ai pazienti nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, con almeno tre anni di servizio. (Precedenti: S. 57/2025 - mass. 46713; S. 99/2023 - mass. 45536).
Massima n. 47251
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97, primo e quarto comma, e 117, terzo comma, Cost., degli artt. 26 della legge reg. Puglia n. 39 del 2024 e 240 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024, modificativo del primo, che determinano, rispettivamente, l’inserimento delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) di San Nicandro Garganico e di Troia e di quella di Campi Salentini nell’organizzazione funzionale delle ASL di Foggia, le prime due, e di Lecce, la terza. Le disposizioni regionali impugnate non violano il principio del concorso pubblico né i principi fondamentali dettati in materia di tutela della salute che consentono, in particolari situazioni, di derogarvi; nel disciplinare l’internalizzazione delle citate RSA, di proprietà pubblica, ma sino ad allora gestite da società private in regime di proroga, le stesse dispongono, infatti, che il transito del personale avvenga ai sensi dell’art. 1, comma 268, lett. c), della legge n. 234 del 2021 – che disciplina le procedure selettive avviate dagli enti del SSN per il reclutamento del personale da impiegare anche per l’assolvimento delle funzioni reinternalizzate nel rispetto del principio del concorso pubblico – e nel rispetto della normativa vigente. L’intervento regionale nemmeno comporta un’indebita modifica della programmazione sanitaria né un impatto sulle risorse finanziarie: lungi dall’istituire nuove strutture sanitarie, le disposizioni provvedono al rientro delle RSA nell’organizzazione delle relative AS, le quali, pertanto, erogano direttamente all’utenza le prestazioni, incamerando la quota a carico degli assistiti. Né, infine, sono violati i principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica relativi al contenimento della spesa per il personale sanitario in costanza di un piano di rientro dal disavanzo sanitario, dal momento che la prevista internalizzazione si muove entro la cornice economico-finanziaria delineata appositamente da tale piano. L’intervento, infatti, non compromette la realizzazione degli interventi programmati per il superamento del disavanzo rientrando, piuttosto, nella riorganizzazione dell’offerta assistenziale territoriale; né, con riferimento alle ricadute finanziarie, implica prestazioni ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste dallo Stato, venendo in rilievo prestazioni tutte rientranti nei LEA e, conseguentemente, di natura obbligatoria. Infine, non è dimostrato che l’internalizzazione determini un aumento della spesa sanitaria e, in ogni caso, il programma operativo 2016-2018, fermo l’impegno della Regione alla riduzione della spesa relativa al personale, non esclude la possibilità di assunzioni al fine di garantire i LEA. (Precedenti: S. 57/2025 - mass. 46712; S. 197/2024 - mass. 46596).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservate a separate pronunce le decisioni sulle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 240 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)», promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 12 del 2025;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge della Regione Puglia 29 novembre 2024, n. 39 (Disposizioni di carattere finanziario e diverse. Variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026) e dell'art. 240 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 97, commi primo e quarto, e 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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