Corte costituzionale

Sentenza n. 88/2026

Corte cost., sent. 25 maggio 2026, n. 88

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
88/2026
Data di deposito
25 maggio 2026
Data di decisione
24 marzo 2026
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Angelo Buscema
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:88

Parametri

Massime

Massima n. 47629

Il conflitto intersoggettivo può avere a oggetto sia un atto, sia un comportamento, purché dotati di efficacia e di rilevanza esterna e vòlti a esprimere, in modo chiaro e inequivoco, la pretesa di esercitare una particolare competenza, lesiva della sfera di attribuzione costituzionale del ricorrente. (Precedente: S. 163/2025 - mass. 47081).

Massima n. 47630

Per stabilire se un conflitto di attribuzione tra enti presenti specifico tono costituzionale, è rilevante che la ricorrente prospetti la negazione della propria prerogativa costituzionale di ente titolare del potere di adottare leggi, poiché queste ultime, ancorché in ipotesi illegittime, producono necessariamente i propri effetti fintanto che non vengano dichiarate tali. (Precedente: S. 26/2022 - mass. 44538).Gli artt. 127, 134 e 136 Cost. delineano, a valle delle modifiche dell’art. 127 Cost. operate dalla legge cost. n. 3 del 2001, un modello di impugnativa delle leggi regionali basato su un loro controllo successivo, tale da non escluderne l’efficacia e, quindi, l’applicazione, anche laddove esse vengano contestate e fintantoché questa Corte non ne abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale. Solo quest’ultima declaratoria comporta la cessazione dell’efficacia della norma impugnata, che di conseguenza non potrà avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. (Precedente: S. 26/2022 - mass. 44539).(Nel caso di specie, è dichiarato che non spettava allo Stato e, per esso, al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale valutazioni ambientali, adottare, in violazione degli artt. 127, 134 e 136 Cost., le VIA espresse mediante i decreti n. 68, n. 125 del 2025, n. 128, n. 177, n. 192 e n. 203 del 2025, relativi all’installazione di tre impianti FER nella Provincia di Oristano e altrettanti nella Provincia di Sassari. Dal complessivo tenore dei provvedimenti emerge con sufficiente chiarezza che il MASE riconosce la vigenza della normativa regionale e, non di meno, la disapplica, senza considerare se l’area su cui insistono i progetti ricada, o meno, tra quelle individuate come idonee dalla legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, senza rispettare il criterio interpretativo di successione delle leggi nel tempo – essendo la norma regionale successiva a quella statale vigente in materia – e senza considerare, infine, che la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la stessa legge regionale solo in alcune parti). (Precedente: S. 184/2025 - mass. 47116, 47118, 47119, 47120, 47121, 47122, 47123, 47124).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara che non spettava allo Stato e, per esso, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale valutazioni ambientali, adottare le valutazioni di impatto ambientale con i decreti del 14 febbraio 2025, protocollo n. 68; del 13 marzo 2025, protocollo n. 125 e n. 128 e annulla, per l'effetto, i decreti medesimi;

2) dichiara che non spettava allo Stato e, per esso, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale valutazioni ambientali, adottare le valutazioni di impatto ambientale con i decreti del 2 aprile 2025, protocollo n. 177; dell'11 aprile 2025, protocollo n. 192; del 14 aprile 2025, protocollo n. 203, e annulla, per l'effetto, i predetti decreti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2026

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Allegato:

Ordinanza letta all'udienza del 24 marzo 2026

ORDINANZA

Rilevato che, nel giudizio promosso dalla Regione autonoma Sardegna nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, iscritto al numero 3 del registro conflitti di attribuzione tra enti 2025, è intervenuta in giudizio, con atto depositato il 20 maggio 2025, EF Agri società agricola a rl, assumendo di vantare un interesse diretto e qualificato a tutela del quale sarebbe legittimata a intervenire ad opponendum e rilevando, di conseguenza, che l'ammissibilità dell'intervento le assicurerebbe l'esercizio del diritto di difesa;

che l'interveniente è destinataria dei decreti, di cui la ricorrente chiede l'annullamento col presente ricorso, adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) - Direzione generale valutazioni ambientali 14 febbraio 2025, n. 68, 13 marzo 2025, n. 125 e 13 marzo 2025, n. 128, con i quali, su istanza dell'interveniente stessa, è stato espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale di progetti per la realizzazione di impianti agrivoltaici nel territorio sardo.

Considerato che nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, di regola, non è ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi (sentenza n. 15 del 2024, nonché relativa ordinanza allegata);

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non può tuttavia escludersi la possibilità che l'oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall'esito del conflitto (da ultimo, ancora sentenza n. 15 del 2024);

che, nel caso di specie, EF Agri società agricola a rl riveste la qualità di parte interessata nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale oggetto del presente giudizio;

che il conflitto verte sulla spettanza allo Stato e, per esso, al MASE, del potere, asseritamente esercitato, di disapplicare la legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, recante «Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi»;

che il giudizio per conflitto di attribuzione fra enti, tenendo conto del tenore del ricorso della Regione, potrebbe concludersi con statuizioni suscettibili di incidere sui provvedimenti autorizzativi posti a fondamento della situazione giuridica soggettiva della società interveniente;

che, dunque, deve essere dichiarato ammissibile l'intervento di EF Agri società agricola a rl, in modo da consentirle di far valere le proprie ragioni nel giudizio di fronte a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile l'intervento di EF Agri società agricola a rl nel giudizio promosso dalla Regione autonoma della Sardegna nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

F.to: Giovanni Amoroso, Presidente

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze