Corte costituzionale

Sentenza n. 78/2026

Corte cost., sent. 14 maggio 2026, n. 78

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
78/2026
Data di deposito
14 maggio 2026
Data di decisione
13 aprile 2026
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:78

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 47513

Sebbene il trattenimento dello straniero sia una situazione di assoggettamento fisico all’altrui potere, attinente alla libertà personale e a cui è riferibile la garanzia dell’habeas corpus, le sue modalità non possono essere tratte dall’ordinamento penitenziario, dovendo la detenzione amministrativa presso il CPR restare estranea a ogni connotazione di carattere sanzionatorio. La rilevanza de libertate non muta, infatti, la natura giuridica del trattenimento, che non è una sanzione, tantomeno penale, né può essere applicato come tale. (Precedente: S. 96/2025 - mass. 46901, 46902; S. 39/2025 - mass. 46757).Nel procedimento di convalida del trattenimento, incidente sulla libertà della persona, le dichiarazioni rese dall’interessato devono essere valutate dal giudice in base al criterio ordinario del prudente apprezzamento, senza automatismi di prova legale, non configurabili in materia di diritti indisponibili.

Massima n. 47514

Gli artt. 3 e 24 Cost. esigono che il diritto al silenzio, quale declinazione del diritto di difesa in materia penale, sia riconosciuto ogni volta che la sanzione appartenga a tale materia, per sostanza punitiva, mentre non lo esigono laddove il dichiarante non rischi alcuna sanzione, o comunque non una sanzione – nemmeno solo sostanzialmente – penale. (Precedente: S. 84/2021 - mass. 43812).La convalida di un trattenimento per pretestuosità – istituto che può scoraggiare possibili abusi del procedimento di asilo, onde evitare che venga strumentalmente utilizzato al solo scopo di evitare o ritardare l’esecuzione di legittimi provvedimenti di espulsione – integra una misura cautelare, priva di qualunque connotazione sanzionatoria, avendo essa una funzione esclusivamente preventiva, ovvero quella di evitare che la domanda di asilo sia strumentalizzata contro un provvedimento legittimo della pubblica autorità. (Precedenti: S. 40/2026 - mass. 47429; S. 148/2022 - mass. 44842).(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d’appello di Torino, settima sez. civile, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. degli artt. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, e 14, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui, in combinato disposto, non garantiscono allo straniero richiedente protezione internazionale, sottoposto a trattenimento presso un CPR, il c.d. diritto al silenzio, nell’ambito dell’udienza di convalida della misura. Le posizioni soggettive dell’accusato di reato e dello straniero trattenuto in attesa di rimpatrio non possono essere comparate: mentre il primo ha una posizione oppositiva e un’esigenza difensiva peculiare e specifica, giacché l’autorità procedente gli ascrive la commissione di un atto antigiuridico legalmente tipico, il secondo non è accusato di un illecito, non è chiamato a difendersi da un’accusa, né rischia l’irrogazione di una sanzione; piuttosto, qualora si determini alla richiesta di protezione internazionale, verte in una posizione pretensiva, diretta al conseguimento dello status, ed è interessato a ottenere la giusta considerazione della sua vicenda umana, con l’onere di esporre tutte le ragioni utili a definirla. Inoltre, la garanzia difensiva quale il diritto al silenzio non può ritenersi ugualmente necessaria per contesti differenti in ordine alle esigenze della difesa: mentre l’imputato è chiamato a partecipare ad atti di interpello della pubblica autorità, lo straniero sostiene un colloquio personale presso la commissione territoriale nel suo stesso interesse, nell’udienza di convalida del trattenimento non è previsto che sia sottoposto a interrogatorio, o che gli siano rivolti inviti a dichiarare, in quanto viene solo sentito ove comparso. Infine, la disciplina dell’udienza di convalida del trattenimento prevede che interessato e difensore siano tempestivamente informati dell’udienza medesima, così da poter preparare l’interlocuzione con il giudice, onde evitare il rilascio di dichiarazioni incaute, per cui viene rispettata la tutela del diritto al silenzio che, anche per orientamento della giurisprudenza convenzionale, non va riguardata in modo atomistico, bensì all’interno di una valutazione globale di equità del processo, il cui cardine resta l’effettività della difesa tecnica). (Precedente: S. 11/2023 - mass. 45548, 45549, 45550).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino, settima sezione civile, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2026

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze