Corte costituzionale

Sentenza n. 68/2026

Corte cost., sent. 5 maggio 2026, n. 68

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
68/2026
Data di deposito
5 maggio 2026
Data di decisione
9 febbraio 2026
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Filippo Patroni Griffi
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:68

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 47388

Il pubblico ministero – organo di giustizia in una peculiare posizione istituzionale, chiamato a svolgere le proprie funzioni nell’osservanza della Costituzione, prima ancora che delle leggi, nell’interesse oggettivo dell’ordinamento e, dunque, anche a tutela dei diritti e delle libertà della persona – è legittimato a chiedere al giudice di sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale. (Precedenti: S. 26/2007 - mass. 30994; S. 88/1991 - mass. 16996).

Massima n. 47389

La sospensione dell’esecuzione della pena costituisce un istituto di favore per i condannati nei cui confronti devono essere eseguite pene detentive brevi, perché ne impedisce l’immediato ingresso in carcere e dà loro modo di richiedere e, se ne sussistono le condizioni, ottenere una misura alternativa alla detenzione. (Precedente: S. 90/2017 - mass. 39469).Il parallelismo tra possibilità di accesso alle misure alternative alla detenzione e sospensione dell’esecuzione della pena è solo tendenziale, perché appartiene pur sempre alla discrezionalità legislativa selezionare ipotesi di cesura, quando ragioni ostative appaiano prevalenti o in ragione della particolare pericolosità di cui sono indice specifici delitti, o perché l’accesso alle misure alternative è soggetto a condizioni così stringenti da rendere questa eventualità meramente residuale. Tuttavia, in quanto introducono eccezioni ad un “punto di equilibrio ottimale”, le scelte del legislatore che rompano tale parallelismo devono essere sottoposte a uno scrutinio di legittimità costituzionale particolarmente stretto. (Precedenti: S. 3/2023 - mass. 45268; S. 238/2021 - mass. 44303; S. 216/2019 - mass. 41621; S. 41/2018 - mass. 40066; S. 90/2017 - mass. 39469; S. 125/2016 - mass. 38890).

Massima n. 47390

Il fenomeno dei c.d. liberi sospesi [condannati la cui pena è sospesa ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen., in attesa della decisione sulla misura alternativa richiesta] si pone a discapito tanto dell’efficienza della giustizia penale, quanto delle stesse esigenze di sicurezza pubblica, a fronte di situazioni che potrebbero indurre il giudice di sorveglianza a negare l’accesso ai benefici penitenziari, quanto, infine, dei diritti del condannato, che non può essere lungamente lasciato nell’incertezza circa le modalità – più o meno limitative della libertà personale – con cui dovrà scontare la pena. (Precedenti: S. 201/2025; S. 176/2024 - mass. 46436; S. 84/2024).Il legislatore dovrebbe con prontezza intervenire per arginare l’allarmante fenomeno della dilatazione della platea dei liberi sospesi. (Precedente: S. 176/2024 - mass. 46436).

Massima n. 47391

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l’art. 4-bis, comma 1-quater, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all’art. 609-quater cod. pen. cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dal sesto comma del medesimo art. 609-quater cod. pen. La disciplina censurata dal Tribunale di Catanzaro – sottraendo i condannati per il delitto di atti sessuali con minorenne, anche nei casi di minore gravità, alla regola generale della sospensione dell’ordine di esecuzione e precludendo loro per il primo anno di detenzione di fare domanda di ammissione alle misure alternative – è intrinsecamente irragionevole in quanto, a fronte della eterogeneità delle condotte riconducibili alla fattispecie in esame che il legislatore ha inteso valorizzare proprio con la previsione dell’attenuante della minore gravità, non si può presumere che la pericolosità del condannato sia sempre e comunque tale da rendere necessaria la detenzione in carcere per un anno. Essa, inoltre, determina una irragionevole disparità di trattamento rispetto al delitto di violenza sessuale (espressamente escluso dall’art. 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit. quando sia riconosciuta la minore gravità), fattispecie non solo affine per bene giuridico tutelato e cornice edittale, ma che presuppone, nella sua forma base, l’uso di violenza o minaccia o l’abuso di autorità. La scelta legislativa nella sua irragionevolezza comporta altresì un sacrificio del tutto inutile – anche nell’ottica di un’efficace tutela della collettività – rispetto alla finalità rieducativa della pena. (Precedenti: S. 203/2025 - mass. 47221, 47223; S. 202/2025 - mass. 47308; S. 24/2025 - mass. 46688; S. 91/2024 - mass. 46143; S. 3/2023 - mass. 45268; S. 32/2020 - mass. 42286; O. 14/2024 - mass. 45962; O. 67/2020 - mass. 42632; O. 29/2013 - mass. 36942).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all'art. 609-quater del codice penale cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al sesto comma del medesimo art. 609-quater cod. pen.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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