Corte costituzionale
Sentenza n. 55/2026
Corte cost., sent. 17 aprile 2026, n. 55
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 55/2026
- Data di deposito
- 17 aprile 2026
- Data di decisione
- 12 gennaio 2026
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Luciani
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:55
Norme oggetto del giudizio
- art. 76, comma 4, bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002
- art. 12-ter, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 92 del 23 maggio 2008
- legge n. 125 del 24 luglio 2008
Parametri
Massime
Massima n. 47382
La questione incidentale di legittimità costituzionale è ammissibile quando l’ordinanza di rimessione è argomentata in modo da consentire il controllo esterno della rilevanza attraverso una motivazione non implausibile del percorso logico compiuto e delle ragioni per le quali il rimettente afferma di dover applicare nel giudizio principale la disposizione censurata. Inoltre, esula dal sindacato costituzionale un diverso inquadramento dei dati probatori acquisiti al processo a quo e valutati dal rimettente per ritenere provati i presupposti di fatto che determinano l’applicabilità della norma censurata. (Precedenti: S. 179/2024 - mass. 46472; S. 122/2024 - mass. 46323; S. 94/2023; S. 237/2022; S. 259/2021 - mass. 44433).In punto di rilevanza si richiede al giudice a quo una motivazione sufficientemente chiara, ossia una motivazione non palesemente erronea o contraddittoria quanto alla valutazione, a lui riservata, del materiale allegatorio e probatorio. Ciò perché il requisito della rilevanza implica necessariamente che la sollevata questione di legittimità costituzionale abbia nel procedimento a quo un’incidenza attuale e non meramente eventuale, ossia che il dubbio di contrasto con la Costituzione investa una norma dalla cui applicazione, ai fini della definizione del giudizio dinanzi a lui pendente, il giudice a quo dimostri di non poter prescindere. (Precedenti: S. 110/2024; S. 164/2023 - mass. 45760; S. 269/2022 - mass. 45172; S. 249/2021 - mass. 44409).La Corte costituzionale non può sostituirsi al giudice a quo nella valutazione del materiale probatorio e delle allegazioni compiute dalle parti, ma può e deve verificare che il rimettente sollevi la questione solo dopo aver vagliato, con tutti gli strumenti astrattamente a sua disposizione, le allegazioni e le prove offertegli, onde scongiurare il rischio che, in dipendenza di un lacunoso accertamento dei fatti, la questione di legittimità costituzionale abbia carattere puramente ipotetico ed eventuale. Anche nella prospettiva di un più diffuso accesso al sindacato di costituzionalità, si reputa sufficiente che la disposizione sospettata di illegittimità costituzionale incida sul percorso argomentativo che il rimettente è chiamato a compiere, quand’anche il tenore della decisione non muti. Tale conclusione è finalizzata a collegare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale all’interesse oggettivo che il giudice non applichi norme costituzionalmente illegittime e non già al soggettivo interesse delle parti del giudizio principale a ottenere una decisione favorevole, non esimendo il giudice a quo dal ricostruire il nesso di rilevanza. (Precedenti: S. 122/2024 - mass. 46323; 25/2024 - mass. 46001).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 24, commi secondo e terzo, Cost., dell’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, per come introdotto dall’art. 12-ter, comma 1, lett. a, del d.l. n. 92 del 2008, come conv., nella parte in cui, tra coloro per i quali si presume il possesso di un reddito superiore ai limiti di legge, ricomprende i soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati in materia di stupefacenti previsti dall’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, diversi dall’ipotesi del comma 5 (spaccio di lieve entità), ove aggravati ai sensi del successivo art. 80, comma 1. Il giudice a quo ha reso una motivazione carente in punto di valutazione delle allegazioni e delle prove raccolte nel processo principale, così impedendo financo quel controllo esterno delle ragioni per le quali egli afferma di dover applicare nel giudizio principale la disposizione censurata). (Precedente: S. 139/2010 - mass. 34603).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24, commi secondo e terzo, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Massimo LUCIANI, Redattore
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2026
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze