Corte costituzionale

Sentenza n. 5/2026

Corte cost., sent. 22 gennaio 2026, n. 5

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
5/2026
Data di deposito
22 gennaio 2026
Data di decisione
20 novembre 2025
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:5

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 47180

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 131-bis, terzo comma, n. 3), cod. pen., nella parte in cui prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di incendio boschivo colposo previsto dall’art. 423-bis, secondo comma, cod. pen. La disciplina censurata dal GUP del Tribunale di Potenza è manifestamente irragionevole, poiché la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è applicabile a tutti i reati colposi di danno di comune pericolo (art. 449 cod. pen.), così come a quelli colposi contro la salute pubblica (art. 452 cod. pen.), compresi l’epidemia e l’avvelenamento di acque, ed è invece esclusa per l’incendio boschivo, seppure siano delitti aventi oggettività giuridica quanto meno analoga. Detta esclusione appare tanto più incongrua in relazione al delitto di disastro ambientale colposo (art. 452-quinquies, primo comma, cod. pen.), che presenta un grado di offensività assai più elevato rispetto all’incendio boschivo colposo. (Precedenti: S. 191/2025 - mass. 47018; S. 172/2025 - mass. 46999; S. 3/2023 - mass. 45268; S. 156/2020 - mass. 43414; S. 207/2017 - mass. 41153).

Massima n. 47181

Va dichiarata inammissibile la questione, essendo del tutto ipotetica ed eventuale, sollevata dal GUP del Tribunale di Potenza in riferimento al principio di proporzionalità della pena di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 131-bis, terzo comma, n. 3), cod. pen., nella parte in cui prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di incendio boschivo previsto dall’art. 423-bis, secondo comma, cod. pen. Infatti, il rimettente si trova a decidere sul rinvio a giudizio dell’imputato, e non è allo stato chiamato ad alcuna valutazione relativa alla determinazione della pena, che spetterà unicamente al giudice del dibattimento, ove ritenga sussistenti gli estremi della responsabilità penale dell’imputato.

Massima n. 47182

Va riconosciuta l’ampia discrezionalità del legislatore nell’individuazione dell’ambito oggettivo della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., rimanendo salvo il limite della manifesta irragionevolezza. (Precedenti: S. 156/2025 - mass. 43414; S. 207/2017 - mass. 41153).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, nella parte in cui prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto previsto dall'art. 423-bis, secondo comma, cod. pen.;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, numero 3), cod. pen., sollevata, in riferimento al principio di proporzionalità della pena di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Potenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 22 gennaio 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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