Corte costituzionale
Sentenza n. 44/2026
Corte cost., sent. 31 marzo 2026, n. 44
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 44/2026
- Data di deposito
- 31 marzo 2026
- Data di decisione
- 23 febbraio 2026
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saverio Marini
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:44
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 47371
Il legislatore gode di ampia discrezionalità nell’individuazione dell’ambito oggettivo della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., salvo il limite della manifesta irragionevolezza. (Precedenti: S. 5/2026 - mass. 47182; S. 156/2020 - mass. 43414; S. 207/2017 - mass. 41153).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della manifesta irragionevolezza, l’art. 131-bis, terzo comma, n. 3, cod. pen., nella parte in cui prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, allorché si proceda per il tentato delitto di estorsione non aggravata, di cui all’art. 629, primo comma, cod. pen. La comparazione tra le due figure delittuose della rapina, per la quale l’esimente della particolare tenuità è prevista anche nella forma non aggravata, e dell’estorsione, nonostante alcune diversità sul piano della tipizzazione delle fattispecie – come l’oggetto materiale della condotta, il tipo di violenza che può essere impiegato dall’agente, la necessaria verificazione o meno dell’evento di ingiusto profitto con altrui danno ai fini della consumazione, la conseguente configurazione del dolo come generico o specifico – rivela una omogeneità complessiva degna di considerazione unitaria, già messa in luce dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, e tale da non consentire differenziazioni normative irragionevoli, come specificamente attestato: i. dall’identità dei beni giuridici tutelati e costituzionalmente rilevanti e dall’integrare, entrambe le figure, reati plurioffensivi; ii. dall’essere la condotta tipica caratterizzata dall’uso della violenza o minaccia, sebbene per l’estorsione la coazione si presenti nella forma di vis compulsiva, e non di vis absoluta, come per la rapina; iii. dalla strutturazione come reati di danno; iv. dall’identità della pena detentiva edittale, che denota una considerazione omogenea dei due titoli di reato quanto all’offensività astratta e all’idoneità che i fatti concreti si discostino da essa; v. dall’identico sistema di circostanze aggravanti speciali, cui si è aggiunta l’attenuante del fatto di lieve entità, per effetto di pronuncia di illegittimità costituzionale; vi. dalla previsione dell’arresto obbligatorio in flagranza di reato per entrambe le fattispecie, anche nella forma non aggravata; vii. dai benefici penitenziari, rientrando entrambe le figure aggravate nella c.d. seconda fascia di reati, per i quali tale concessione è ammessa). (Precedenti: S. 171/2025 - mass. 47109; S. 86/2024 - mass. 46164).
Massima n. 47372
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Pavia e dal Tribunale di Cassino, sez. penale, in composizione monocratica in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., dell’art. 131-bis, terzo comma, n. 3), cod. pen., nella parte in cui prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto consumato previsto dall’art. 629, primo comma, cod. pen. Entrambi i rimettenti censurano la disposizione codicistica anche con riferimento al delitto consumato di estorsione semplice, mentre nei giudizi a quibus si procede per tentata estorsione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, nella parte in cui prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto tentato previsto dall'art. 629, primo comma, cod. pen.;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, numero 3), cod. pen., nella parte in cui prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto consumato previsto dall'art. 629, primo comma, cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Pavia e dal Tribunale ordinario di Cassino, sezione penale, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Francesco Saverio MARINI, Redattore
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2026
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze