Corte costituzionale

Sentenza n. 38/2026

Corte cost., sent. 23 marzo 2026, n. 38

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
38/2026
Data di deposito
23 marzo 2026
Data di decisione
10 febbraio 2026
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:38

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, lett. a), legge n. 134 del 27 settembre 2021
  • art. 1, comma 2, legge n. 3 del 9 gennaio 2019

Parametri

Massime

Massima n. 47288

Il principio di legalità in materia penale opera sia come criterio ermeneutico per il giudice comune, sia come possibile parametro di legittimità costituzionale di norme, risultanti dal diritto vivente, che abbiano tratto da singole disposizioni penali significati che si assumano incompatibili con il loro tenore letterale. Avendo come corollario il divieto di analogia, esso non consente di riferire la norma incriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei suoi possibili significati letterali, e costituisce un limite insuperabile rispetto alle opzioni interpretative a disposizione del giudice, perché: a) la ratio della riserva assoluta di legge in materia penale verrebbe nella sostanza svuotata, ove ai giudici fosse consentito di applicare pene al di là dei casi espressamente previsti dalla legge; b) il divieto di applicazione analogica delle norme incriminatrici da parte del giudice costituisce il pendant dell’imperativo costituzionale, rivolto al legislatore, di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell’intellegibilità dei termini impiegati, in quanto la garanzia soggettiva assicurata dalla determinatezza della legge penale sarebbe anch’essa svuotata laddove al giudice penale fosse consentito assegnare al testo un significato ulteriore e distinto da quello desunto dalla sua immediata lettura. (Precedenti: S. 107/2025 - mass. 46877; S. 98/2021 - mass. 43904; S. 96/1981 - mass. 9496).

Massima n. 47289

L’abrogazione di una disposizione non comporta la sua definitiva scomparsa dall’ordinamento e, in diritto penale, la disposizione abrogata continua di regola ad applicarsi ai fatti commessi nel tempo in cui è stata in vigore, laddove sia più favorevole di quella che l’ha abrogata, sostituendola con una diversa e più severa disciplina.

Massima n. 47290

La prescrizione costituisce istituto non già di diritto processuale, ma di diritto sostanziale e la relativa disciplina è abbracciata dalla garanzia del principio di legalità dei reati e delle pene di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., che si estende anche alla disciplina della sospensione del corso della prescrizione, con conseguente divieto di interpretazioni incompatibili con il tenore letterale delle disposizioni interpretate. (Precedenti: S. 2/2026 - mass. 47216; S. 140/2021 - mass. 43979; S. 278/2020 - mass. 43141; S. 115/2018 - mass. 41258; S. 265/2017 - mass. 40416; S. 393/2006 - mass. 30799).

Massima n. 47291

Il principio della retroattività della legge penale più favorevole ha rilievo costituzionale, in forza dell’art. 3 Cost. e, ora, anche dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 CEDU, nonché, limitatamente all’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 49, primo par., CDFUE. A tale principio il legislatore può derogare soltanto in funzione della tutela di controinteressi prevalenti sul piano costituzionale, al metro di un vaglio positivo di ragionevolezza. (Precedenti: S. 123/2025 - mass. 46938; S. 95/2025 - mass. 46781; S. 393/2006).Nulla osta a che una norma enucleata dalla giurisprudenza possa essere censurata per il suo contrasto con il principio della retroattività, in diritto penale, della lex mitior, laddove essa sottragga i fatti compiuti sotto il vigore di una precedente disciplina a una più favorevole, entrata in vigore successivamente, e non sussistano ragioni di preminente rilievo costituzionale per giustificare tale conseguenza.La valutazione del carattere più o meno favorevole di una determinata disciplina penale – tanto ai fini dell’applicazione dell’art. 2 cod. pen., quanto a quelli della verifica della sostenibilità costituzionale di eventuali deroghe al principio della retroattività in mitius della norma penale successiva – non può essere effettuata sulla base del confronto tra singole sue disposizioni, con conseguente creazione di una “terza legge”, ma deve necessariamente considerare l’insieme delle previsioni che, nel loro combinato disposto, incidono sulla sua applicazione nel caso concreto. (Precedenti: S. 223/2018 - mass. 40918; S. 68/2017).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d’appello di Lecce, sez. prima pen., in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., dell’art. 2, comma 1, lett. a, della legge n. 134 del 2021, in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui consentono l’interpretazione, enucleata dalle Sezioni unite, in base alla quale la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, anziché ritenersi definitivamente abrogata anche per tali reati. Il giudice di legittimità non si è pronunciato sull’eventuale effetto retroattivo della riforma del 2019, bensì sull’efficacia nel tempo delle modifiche apportate con la successiva legge n. 134 del 2021, chiarendo che deve escludersi qualsiasi effetto delle modifiche apportate nel 2021 rispetto ai fatti commessi sotto il vigore della legge precedente. Quanto al presunto contrasto con l’art. 25, secondo comma, Cost., la censura del rimettente è priva di ogni dato testuale idonea a suffragarla e si risolve nell’espressione di un dissenso in sé legittimo, ma insuscettibile di tradursi in un vizio di illegittimità costituzionale del diritto vivente. Né, per altro verso, le Sezioni unite hanno fatto indebitamente “rivivere” la disposizione abrogata dalla riforma del 2019, mentre hanno preso atto dell’avvenuta abrogazione a opera della riforma del 2021, al tempo stesso tenendo ferma, in esito a un percorso argomentativo non incompatibile con la littera legis di alcuna disposizione, l’applicabilità della disciplina in vigore al tempo dei fatti commessi. Nemmeno è fondata la censura circa l’incompatibilità dell’interpretazione pretoria con il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., sotto il profilo dell’ingiustificata deroga all’ordinaria retroattività della legge penale più favorevole: tale non è, infatti, rispetto a quella risultante dalla legge n. 103 del 2017, la disciplina introdotta dalla legge n. 134 del 2021, in quanto, con l’abrogazione del citato secondo comma dell’art. 159 cod. pen., è stato contestualmente introdotto un nuovo art. 161-bis cod. pen., che dispone la «cessazione» del corso della prescrizione dopo la pronunzia della sentenza di primo grado, con il risultato pratico, certamente sfavorevole per l’imputato, dell’arresto, in maniera di regola definitiva, del termie prescrizionale, dopo la sentenza di primo grado. Il carattere sfavorevole della disciplina sopravvenuta non muta neppure considerando il “contrappeso” rappresentato dall’introduzione, nel nuovo art. 344-bis cod. proc. pen., dell’improcedibilità del giudizio di appello o di cassazione, per la decisiva e assorbente ragione che tale improcedibilità non si applica ai reati commessi sotto il vigore della disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Lecce, sezione prima penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2026

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze